Scelta del giusto misuratore di calore
A seconda dell'applicazione, è importante utilizzare il contatore di energia termica corretto. La rilevanza deriva da eventuali regolamenti o ordinanze.
Se si vuole eseguire una contabilizzazione del calore ai fini della ripartizione dei costi o del calcolo delle spese accessorie, è necessario utilizzare contatori certificati MID.
Stai pianificando una misurazione per l'allocazione dei costi interni o per l'ottimizzazione operativa? Allora sono sufficienti anche i contatori standard di alta qualità di Belimo.
- Ripartizione dei costi
- Allocazione dei costi
- Ottimizzazione operativa
Misurazione del calore ai fini della ripartizione dei costi/ calcolo delle spese accessorie (con certificazione MID)
Quando i misuratori di riscaldamento e di raffreddamento vengono utilizzati nelle abitazioni, nel commercio o nell'industria leggera per determinare i costi energetici, si applicano tutte le Disposizioni dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (941.210). Devono essere rispettate anche le Ordinanze del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica (941.231).
1) Misuratore di calore ai fini del calcolo delle spese accessorie a valle della sottostazione presso il destinatario/affittuario (certificazione MID)
2) Misuratore di calore ai fini della ripartizione dei costi a monte della sottostazione (certificazione MID + obbligo di taratura periodica)
Requisiti per il commissioning e l'attivazione di un misuratore certificato
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Qualificazione per l'attivazione dei contatori di energia termica (TEM) Belimo
Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter) soddisfa i requisiti EN1434 ed è omologato secondo la Direttiva Europea sugli strumenti di misura MID 2014/32/EU (MI-004).
Il contatore di energia termica Belimo è progettato come un dispositivo multifunzione, e può quindi essere usato come misuratore di calore, di freddo o di caldo/freddo. Può anche essere installato sia nel ritorno, che nella mandata del sistema. L'applicazione e la posizione di installazione vengono selezionate durante il commissioning in quella che viene chiamata attivazione, utilizzando uno smartphone e la Belimo Assistant App.
Lo specialista autorizzato che esegue l'attivazione del contatore di energia termica dovrà disporre di un account Belimo Cloud con autorizzazione aggiuntiva, che può essere ottenuta attraverso un modulo di apprendimento online.
L'attivazione del contatore di energia termica viene effettuata solo una volta ed è irreversibile, è quindi importante essere attenti e concentrati durante l'attivazione. Se attivato non correttamente, il dispositivo effettuerà la misurazione in modo errato e dovrà essere rimosso e sostituito a spese dell'utente.
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Il testo che segue è un estratto di "941.231 - Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica" (Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale)
Obblighi dell’utilizzatore
Installazione, messa in servizio e manutenzione dei strumenti di misurazione
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:
- dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio dei strumenti di misurazione;
- della manutenzione dei strumenti di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.
Registri di controllo
Gli utilizzatori tengono registri di controllo dei strumenti di misurazione utilizzati nel loro settore di distribuzione.
Da tali registri deve risultare, per ogni strumento di misurazione:
- quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato;
- la procedura prescritta per il mantenimento della stabilità di misurazione;
- l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione;
- dove è impiegato il strumento di misurazione.
I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare in ogni momento tali registri.
In caso di contestazione, l’Istituto federale di metrologia (METAS) decide se i registri soddisfano i requisiti.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Il testo che segue è un estratto di "941.210 - Ordinanza sugli strumenti di misurazione" (Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale)
Controllo successivo
Principio
Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5–9 durante l’intera durata della loro utilizzazione.
Obblighi dell’utilizzatore
L’utilizzatore provvede affinché lo strumento di misurazione da lui utilizzato sia conforme ai requisiti legali e fa sì che le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di cui all’articolo 24 siano eseguite.
L’utilizzatore deve annunciare alle competenti autorità d’esecuzione l’impiego di un nuovo strumento di misurazione ed essere in grado di fornire loro in ogni momento informazioni sugli strumenti di misurazione da lui utilizzati.
Obbligo di annuncio e di informazione
Chi immette sul mercato, a titolo professionale, strumenti di misurazione deve:
- annunciare al METAS il proprio nome e indirizzo e la categoria degli strumenti di misurazione, al più tardi al momento della loro immissione sul mercato;
- informare l’utilizzatore sui suoi obblighi secondo l’articolo 21.
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Il testo che segue è un estratto di "941.210 - Ordinanza sugli strumenti di misurazione" (Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale)
Obblighi del distributore
Il distributore applica la presente ordinanza con la dovuta diligenza.
Prima di mettere uno strumento di misurazione a disposizione sul mercato o in servizio, il distributore verifica che esso rechi la marcatura di conformità di cui all’articolo 15 e la marcatura metrologica supplementare, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e dai documenti prescritti e dalle istruzioni per l’uso e informazioni conformemente all’allegato 1 numero 9.3, in una delle lingue di cui all’articolo 10, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui ai numeri 1.5, 1.6 e 3.3.
Il distributore che ritenga o ha motivo di ritenere che uno strumento di misurazione non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non mette lo strumento di misurazione a disposizione sul mercato o in servizio fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se lo strumento di misurazione presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e il METAS.
Il distributore garantisce che, mentre uno strumento di misurazione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione.
Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misurazione da lui messo a disposizione sul mercato o in servizio non sia conforme alla presente ordinanza si assicura che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di misurazione, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misurazione presenti un rischio, il distributore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
Il distributore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misurazione. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione che ha immesso sul mercato.
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Il testo che segue è un estratto di "941.210 - Ordinanza sugli strumenti di misurazione" (Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale)
Identificazione degli operatori economici
Un operatore economico indica alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta qualsiasi operatore economico:
- che abbia fornito loro strumenti di misurazione;
- cui abbia fornito strumenti di misurazione.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al numero 6.1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti di misurazione e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti di misurazione.
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Il testo che segue è un estratto di "941.210 - Ordinanza sugli strumenti di misurazione" (Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale)
Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
Verificazione successiva
Controllo inteso a verificare che l’assemblaggio, lo stato e le caratteristiche metrologiche di un singolo strumento di misurazione siano conformi alle prescrizioni; è in particolare verificato il rispetto degli errori massimi tollerati. Lo strumento è in seguito ammesso per l’ulteriore utilizzazione.
La verificazione successiva è eseguita da un organismo competente, nel luogo in cui lo strumento è installato o in un laboratorio di prova.
Se lo strumento di misurazione soddisfa i requisiti, la verificazione è attestata mediante l’apposizione del bollo o della marcatura di verificazione, del segno distintivo del competente ufficio di cui all’allegato 6 e della data di scadenza (mese e anno) della validità della verificazione. Se necessario, l’accesso alle parti dello strumento rilevanti sotto il profilo metrologico è protetto da piombi di sicurezza.
Se necessario è redatto un certificato di verificazione o di conformità. La concordanza fra il certificato e lo strumento di misurazione esaminato deve essere garantita.
Procedura di controllo statistico
Controllo eseguito da un organismo competente mediante sondaggi statistici, inteso a verificare che lo stato e le caratteristiche metrologiche di un lotto sufficientemente indicativo di strumenti di misurazione dello stesso tipo siano conformi alle prescrizioni. È in particolare verificato che i singoli strumenti appartenenti al campione rispettino gli errori massimi tollerati. Gli strumenti appartenenti al lotto sono in seguito ammessi per l’ulteriore utilizzazione.
L’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione stabilisce il modo di procedere, le dimensioni del lotto e del campione, i criteri di decisione e gli eventuali provvedimenti.
Se il risultato del sondaggio non soddisfa tutti i criteri richiesti, l’autorità competente adotta i provvedimenti previsti nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione.
Sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio
Rilevamento periodico delle misurazioni a intervalli di tempo ripetuti, in base a un programma approvato dall’utilizzatore e dall’organismo competente, e confronto di tali dati con valori equivalenti rilevati in precedenza.
Mediante l’applicazione di determinati criteri di prova possono essere individuati gli strumenti di misurazione che presumibilmente non soddisfano più i requisiti legali, così da dover essere sottoposti singolarmente a una procedura secondo il presente allegato.
L’utilizzatore esegue controlli periodici. Accorda all’organismo competente il diritto di seguire l’attività di controllo. L’utilizzatore è in particolare tenuto a presentare all’organismo competente tutti i risultati dei controlli periodici, affinché le scadenze dei successivi controlli della stabilità di misurazione possano, se del caso, essere adeguate.
Misurazione comparativa
Controllo inteso a verificare che lo stato e le caratteristiche metrologiche di un singolo strumento di misurazione, nonché la sua utilizzazione, siano conformi alle prescrizioni, svolto mediante misurazioni comparative eseguite da un laboratorio di riferimento designato dall’organismo competente con campioni o con misure materializzate.
Se i risultati del controllo dimostrano che lo strumento di misurazione non rispetta gli errori massimi tollerati, lo strumento va sottoposto alla procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione prevista nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione.
Tale procedura richiede misurazioni nel luogo d’installazione dello strumento di misurazione e nel laboratorio di riferimento.
Procedura di controllo da parte dell’utilizzatore
Controllo periodico, secondo procedure definite, del funzionamento e della stabilità di misurazione di uno strumento di misurazione, eseguito dall’utilizzatore medesimo, e registrazione dei risultati, in particolare per la sorveglianza da parte dell’organo competente.
I dettagli sul modo di procedere sono definiti nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione o, nel singolo caso, dall’organismo competente.
Se i risultati del controllo dimostrano che lo strumento di misurazione non rispetta gli errori massimi tollerati, lo strumento va, se necessario, revisionato e quindi sottoposto alla procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione prevista nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione.
Calibrazione
Calibrazione periodica di uno strumento di misurazione e controllo del rispetto degli errori massimi tollerati, eseguiti dall’utilizzatore medesimo o da un organo autorizzato per tale operazione dall’organismo di sorveglianza competente.
La procedura dettagliata è definita nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione o, nel singolo caso, dall’organismo competente, in considerazione delle caratteristiche metrologiche e del previsto impiego dello strumento di misurazione.
Occorre tenere un verbale sulle calibrazioni eseguite. Il verbale, nonché i certificati di calibrazione, vanno tenuti a disposizione degli organismi competenti.
Se sulla base dei risultati della calibrazione si constata che i requisiti dell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione non sono più rispettati, l’utilizzatore deve provvedere ai necessari lavori di revisione ed eseguire le prescritte procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
Manutenzione
Esecuzione periodica di ben specificati lavori di manutenzione atti a mantenere il buon funzionamento dello strumento di misurazione. Tali lavori sono eseguiti da una persona competente che li registra e li attesta nell’apposito documento di manutenzione dello strumento.
I lavori di manutenzione vanno eseguiti conformemente alle specifiche e alle istruzioni del fabbricante dello strumento di misurazione. Di norma dopo la manutenzione viene eseguita una regolazione secondo il numero 8.
L’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione stabilisce la portata e la frequenza minime dei lavori di manutenzione e disciplina gli ulteriori dettagli. La procedura può inoltre prevedere l’obbligo di annunciare determinati fatti.
Regolazione
Eliminazione di scarti inammissibili del valore di lettura del misurando mediante un riferimento appropriato e riproducibile, affinché i prescritti errori massimi tollerati possano nuovamente essere rispettati.
La regolazione va eseguita secondo le indicazioni del fabbricante dello strumento di misurazione. Il fabbricante o l’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione stabiliscono la periodicità delle regolazioni.
La regolazione può essere eseguita dall’utilizzatore medesimo o da una persona competente. Può eventualmente essere avviata ed eseguita automaticamente dallo strumento stesso.
Riparazione e piombatura
Riparazione di uno strumento di misurazione se il suo funzionamento è difettoso o se le sue caratteristiche metrologiche non sono più conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, seguita dalla piombatura di tutte le parti metrologicamente rilevanti dello strumento da parte della persona competente per la riparazione.
Dopo una riparazione o dopo l’esecuzione di lavori di manutenzione, i privati autorizzati dagli uffici cantonali di verificazione possono eseguire la piombatura di uno strumento di misurazione mediante sigilli privati, al fine di permettere l’utilizzazione dello strumento fino al successivo controllo periodico della stabilità di misurazione secondo l’articolo 24 capoverso 1.
Detti privati devono dimostrare la loro attitudine. Ognuno di tali privati deve inoltre essere istruito dall’ufficio cantonale di verificazione sulla piombatura di strumenti di misurazione.
La persona responsabile della manutenzione o della regolazione, o se del caso l’utilizzatore, è tenuta ad annunciare lo strumento di misurazione all’organismo competente per l’esame della stabilità di misurazione.
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Misurazione per l'allocazione dei costi (senza certificazione MID)
A livello interno, potrebbe essere opportuno allocare i costi energetici ai centri di costo o ai prodotti. In questo caso, sono sufficienti misurazioni private e non è necessario utilizzare contatori certificati MID.
1 ) Misuratori di calore per zone
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Misurazione per l'ottimizzazione operativa (senza certificazione MID)
Quando i misuratori di calore vengono impiegati per il monitoraggio di impianti tecnici dell'edificio nonché per generare dati principali e statistiche, una misurazione privata è sufficiente e non è necessario impiegare contatori certificati MID.
1) Misuratore di calore presso l'utenza