Scelta del giusto misuratore di calore
A seconda dell'applicazione, è importante utilizzare il contatore di energia termica corretto. La scelta deriva anche da eventuali regolamenti o ordinanze.
Se si vuole eseguire una contabilizzazione del calore ai fini della ripartizione dei costi o del calcolo delle spese accessorie, è necessario utilizzare contatori certificati MID.
Stai pianificando una misurazione per l'allocazione dei costi interni o per l'ottimizzazione operativa? Allora sono sufficienti anche i contatori standard di alta qualità di Belimo.
- Ripartizione dei costi
- Allocazione dei costi
- Ottimizzazione operativa
Misurazione del calore ai fini della ripartizione dei costi/ calcolo delle spese accessorie (con certificazione MID)
Quando i misuratori di riscaldamento e di raffreddamento vengono utilizzati nelle abitazioni, nel commercio o nell'industria leggera per determinare i costi energetici, si applicano tutte le disposizioni previste nel D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22 e nel decreto 21 aprile 2017, n. 93
1) Misuratore di calore ai fini del calcolo delle spese accessorie a valle della sottostazione presso il destinatario/affittuario
2) Misuratore di calore ai fini della ripartizione dei costi a monte della sottostazione
Requisiti per il commissioning e l'attivazione di un misuratore certificato
-
Qualificazione per l'attivazione dei contatori di energia termica (TEM) Belimo
Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter) soddisfa i requisiti EN1434 ed è omologato secondo la Direttiva Europea sugli strumenti di misura MID 2014/32/EU (MI-004).
Il contatore di energia termica Belimo è progettato come un dispositivo multifunzione, e può quindi essere usato come misuratore di calore, di freddo o di caldo/freddo. Può anche essere installato sia nel ritorno, che nella mandata del sistema. L'applicazione e la posizione di installazione vengono selezionate durante il commissioning in quella che viene chiamata attivazione, utilizzando uno smartphone e la Belimo Assistant App.
Lo specialista autorizzato che esegue l'attivazione del contatore di energia termica dovrà disporre di un account Belimo Cloud con autorizzazione aggiuntiva, che può essere ottenuta attraverso un modulo di apprendimento online.
L'attivazione del contatore di energia termica viene effettuata solo una volta ed è irreversibile, è quindi importante essere attenti e concentrati durante l'attivazione. Se attivato non correttamente, il dispositivo effettuerà la misurazione in modo errato e dovrà essere rimosso e sostituito a spese dell'utente.
-
Obblighi del titolare dello strumento
Il testo che segue è un estratto del decreto 21 aprile 2017, n. 93.
I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;
b) mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
-
Verificazione periodica
Il testo che segue è un estratto del decreto 21 aprile 2017, n. 93.
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell’allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato IV e decorre dalla data dell’ultima verificazione.
8. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
12. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all’allegato V; lo stesso onere è a carico della Camera di commercio che in applicazione delle diposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinché la compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma, mediante l’utilizzo di un idoneo supporto informatico, che può essere messo a disposizione dallo stesso sistema camerale nell’intento di facilitare anche lo scambio di informazioni prescritto.
16. La verificazione periodica è eseguita dall’Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
17. L’incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.
18. Nei casi in cui l’organismo esercita anche l’attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell’impresa di cui fa parte l’organismo.
20. Un contatore dell’acqua, o di gas o di energia elettrica attiva o di energia termica, nonché un dispositivo di conversione di volume di gas, installato presso un’utenza con fornitura non attiva e con verificazione periodica scaduta è sostituito o sottoposto a verificazione periodica entro 30 giorni dall’avvenuta riattivazione.
-
Vigilanza sugli strumenti
Il testo che segue è un estratto del decreto 21 aprile 2017, n. 93.
1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:
a) le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all’articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;
b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa […]
-
Riparazione degli strumenti
Il testo che segue è un estratto del decreto 21 aprile 2017, n. 93.
1. Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni come previsto dall’articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all’organismo, fino all’esecuzione della verificazione stessa.
2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all’allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all’allegato VI.
3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.
4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all’esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell’intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all’organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.
Visualizzare i prodotti
Misurazione per l'allocazione dei costi (senza certificazione MID)
A livello interno, potrebbe essere opportuno allocare i costi energetici ai centri di costo. In questo caso, sono sufficienti misurazioni private e non è necessario utilizzare contatori certificati MID.
1 ) Misuratori di calore per zone
Visualizzare i prodotti
Misurazione per l'ottimizzazione operativa (senza certificazione MID)
Quando i misuratori di calore vengono impiegati per il monitoraggio di impianti tecnici dell'edificio nonché per generare dati principali e statistiche, una misurazione privata è sufficiente e non è necessario impiegare contatori certificati MID.
1) Misuratore di calore presso l'utenza